ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL PIEMONTE

Statuto

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, come libera associazione, la “Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte” (abbreviabile in “AAAP”), con sede in Torino, presso lo studio Schiariti, Via Susa n. 40.

Articolo 2 – Finalità ed oggetto

L’Associazione, nel quadro dell’evoluzione delle pubbliche istituzioni, promuove studi e ricerche di diritto amministrativo, diffonde la conoscenza della problematica della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i privati e concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo, curando la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti.

L’Associazione si prefigge inoltre di:

  1. favorire il riconoscimento del ruolo attivo e stabile dell’avvocato amministrativista nel sistema di amministrazione del servizio di giustizia negli specifici rami di interesse e nei rapporti con i referenti istituzionali (Magistrature Amministrativa e Contabile, Presidenza del Consiglio, Ministero della Giustizia, CNF, etc.) sia per migliorare le modalità di erogazione del servizio giustizia sia, correlativamente, per migliorare le modalità di svolgimento dell’attività professionale;
  2. concorrere, con riconoscimento di pari ruolo e dignità rispetto alla magistratura, al percorso di aggiornamento del processo amministrativo e del processo contabile e di armonizzazione degli stessi con gli altri sistemi europei di giustizia amministrativa e contabile, nonché concorrere alla verifica e al monitoraggio della effettività della tutela e dell’accesso alla giustizia amministrativa;
  3. esercitare le competenze proprie, nell’ambito della riforma dell’ordinamento professionale per l’attribuzione della qualifica di “specialista” in diritto amministrativo.

A tale fine l’Associazione promuove ed organizza conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili allo scopo, assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni e agli organi giudiziari. Inoltre, promuove la costituzione e/o aderisce ad organismi rappresentativi a livello nazionale e/o locale, costituiti da Associazioni tra avvocati che esercitano prevalentemente nel settore del diritto amministrativo e/o in altri settori del diritto.

L’Associazione ha durata illimitata e non ha fine di lucro.

Articolo 3 – Associati

Sono associati gli avvocati che:

  1. siano regolarmente iscritti ad un Ordine degli Avvocati ricompreso nel distretto della Corte d’Appello di Torino;
  2. esercitino in modo prevalente nel settore del diritto amministrativo;
  3. abbiano richiesto la loro iscrizione per iscritto.

È in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di partecipare alle riunioni, convegni e manifestazioni organizzate dall’Associazione, secondo le modalità stabilite.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di associazione annua, il cui ammontare è fissato e modificato dall’Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Articolo 5 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde in caso di:

  1. recesso comunicato con lettera raccomandata al Presidente. Il recesso ha effetto dalla ratifica da parte del Comitato Direttivo o, in mancanza, decorsi tre mesi dalla comunicazione;
  2. esclusione per perdita dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Statuto o per indegnità a seguito di delibera del Comitato Direttivo;
  3. morosità persistente (tre quote annuali consecutive), con presa d’atto del Comitato Direttivo.

Articolo 6 – Mezzi finanziari

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si avvale delle quote dei soci, di eventuali lasciti, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti e di privati e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 7 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere.

Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e provvede all’approvazione del bilancio, all’adesione ad Organismi e Associazioni, all’elezione del Presidente e del Comitato Direttivo, alla nomina di Soci Onorari e a quant’altro rientri nella sua competenza o venga comunque sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo.

L’Assemblea fornisce al Comitato Direttivo indicazioni ed eventuali limiti in merito a possibili oneri economici inerenti l’adesione ad Organismi e Associazioni.

L’Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati con domanda motivata e sottoscritta.

L’avviso di convocazione deve essere inviato agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data fissata, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima.

Ogni associato dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro associato munito di delega. Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati all’Assemblea, purché essi costituiscano almeno la metà degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È previsto per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Segretario.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Saranno invece fatte per scrutinio segreto quando si procede alla elezione delle cariche sociali o quando ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati presenti e rappresentati.

Le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea tra gli associati.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo designa i delegati per rappresentare l’Associazione nei rapporti con Organismi e Associazioni a cui aderisce.

Venendo per qualsiasi motivo a mancare uno dei membri del Comitato Direttivo, si provvede alla sostituzione per cooptazione; se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei membri, deve procedersi alla convocazione dell’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Comitato Direttivo, sulla base delle determinazioni dell’Assemblea, provvede alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e promuove tutte le attività che a ciò appaiono ritenute necessarie e utili. In particolare: mette in esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea; stabilisce le direttive per l’organizzazione di riunioni, conferenze, congressi e manifestazioni in genere; presiede a tutte le attività associative; delibera sull’esclusione degli associati; cura l’incremento e lo sviluppo dell’Associazione; compila il bilancio e i conti consuntivi.

Il Comitato Direttivo è convocato senza obblighi di forma dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da almeno due componenti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso
giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultimo.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Articolo 10 – Il presidente

Il Presidente dura in carica tre anni. Chi ha ricoperto la carica di Presidente non può essere immediatamente rieletto in tale carica né nel Comitato Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, presiede l’Assemblea e coordina le attività scientifiche dell’Associazione.
Il Presidente organizza e coordina l’attività dell’Associazione; convoca e presiede il Comitato Direttivo ed esegue le deliberazioni; esercita le attribuzioni che gli sono affidate dallo stesso ed esperisce gli affari correnti di ordinaria
amministrazione; adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Comitato Direttivo.

Articolo 11 – Il segretario

Il Segretario, eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario collabora con il Presidente per la gestione corrente di ordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Il tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere è responsabile della gestione dei mezzi finanziari dell’Associazione.

Articolo 13 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell’esercizio, il Comitato Direttivo procede alla compilazione del bilancio consuntivo, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sull’andamento della gestione.
Il bilancio e la relazione del Comitato Direttivo resteranno depositati in visione ai soci presso la sede sociale per almeno dieci giorni prima della data fissata dall’Assemblea.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’ente per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 – Rinvio

Per quanto qui non espressamente stabilito si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato:
Alessandra CAROZZO
Remo Maria MORONE

Privacy Preference Center